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Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 02/04/1977 (Rv. 384933 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROGETTO DI MASSIMA E PROGETTO ESECUTIVO - DIFFERENZE - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384933-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROGETTO DI MASSIMA E PROGETTO ESECUTIVO - DIFFERENZE - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Al fine dell'applicazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, il progetto di un'opera va qualificato come 'esecutivò, quando contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima, con dati, calcoli e disegni di per se sufficienti a consentirne l'attuazione anche da parte di persona diversa dal progettista; va qualificato come 'di massimà, quando si limiti ad esprimere le linee essenziali delle idee dell'autore, in modo da consentire una valutazione orientativa dell'opera, ma senza scendere al dettaglio delle sue singole parti. Lo stabilire, nel caso concreto, la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di progetto importa un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in Sede di legittimita, ove correttamente e logicamente motivato. (V 692/71, mass n 350467; (V 1580/68, mass n 333317; (V 847/66, mass n 321693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)