Sez. 1, Sentenza n. 884 del 29/03/1974 (Rv. 368783 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
I vizi di motivazione delle decisioni emesse dalla commissione provinciale delle imposte - Sezione valutazione - sono denunciabili in Cassazione, ex art 111 della Costituzione, soltanto se essi si riferiscono a fatti diversi da quelli rilevanti in Sede di calcolo per la Determinazione del valore. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto ai sensi dell'art 111 della Costituzione, in base al rilievo che erano stati dedotti esclusivamente vizi di motivazione relativi alla dedotta omessa considerazione di elementi di calcolo per la Determinazione del valore).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)