Sez. 1, Sentenza n. 5921 del 13/12/1978 (Rv. 395745 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONI CONSENTITE SOTTO IL REGIME DEL RDL N 1639 DEL 1936.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONI CONSENTITE SOTTO IL REGIME DEL RDL N 1639 DEL 1936.*
In materia di imposte indirette sui trasferimenti, sotto il vigore del RDL 7 agosto 1936 n 1639, le decisioni della commissione provinciale, Sezione valutazione, erano impugnabili per vizi di motivazione inerenti alla omessa considerazione di elementi di calcolo per la Determinazione del valore, soltanto con il ricorso all'autorita giudiziaria ex art 29, terzo comma, del citato decreto, e non con il ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, il quale poteva, invece, proporsi per tutti gli altri vizi in procedendo e, in genere, per le violazioni di legge in senso stretto che restavano fuori del controllo dell'autorita giudiziaria a mente del citato art 29. (Conf 5530/77, mass n 389165; (Conf 1280/77, mass n 384969; (Conf 884/74, mass n 368783).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/06/1937 num. 1016 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)