Sez. 1, Sentenza n. 10233 del 18/12/1987 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179467 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - ESTREMI - CONTRASTO TRA STATUIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - ESTREMI - CONTRASTO TRA STATUIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
La contraddittorietà di motivazione che inficia in maniera insanabile una sentenza ai sensi dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. in quanto non consente di conoscere l'effettivo ragionamento del giudice, è quella interna ad uno stesso unico provvedimento, mentre quella che è reperibile fra sentenza diverse è fisiologica rispetto alla diversità dei gradi nell'impugnazione. (fattispecie di qualificazione del concorso di persone nel reato come materiale in primo grado e morale, invece, in appello). (Conf mass n 168637).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)