Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 04/12/1984 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168637 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITORIETÀ - ESTREMI - CONTRASTO TRA CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITORIETÀ - ESTREMI - CONTRASTO TRA CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata per Cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e quelle della decisione di primo grado. (V mass n 150353; (V mass n 149554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)