Sez. 1, Sentenza n. 3124 del 16/02/2005 (Rv. 579805 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Illecito amministrativo ex art. 3 legge n. 898 del 1986 - Esposizione di dati o notizie falsi - Falsità rilevanti - Individuazione - Fattispecie.
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Ai fini della integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le falsità rilevanti sono non solo quelle ideologiche, ma anche quelle materiali, perché la falsa esposizione di dati e notizie può aversi sia mediante attestazioni mendaci provenienti dallo stesso dichiarante, sia mediante la contraffazione di attestazioni altrui. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., ha ritenuto integrata la falsità rilevante ai fini dell'illecito amministrativo nella contraffazione di un sigillo municipale, nella falsificazione delle firme dei responsabili e nella predisposizione di una falsa lettera di accompagnamento alla regione competente).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)