Sez. 1, Sentenza n. 15914 del 13/07/2006 (Rv. 592461 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Illecito amministrativo ex art. 2 legge n. 898 del 1986 - Esposizione di dati o notizie falsi - Falsità rilevanti - Individuazione - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 - che sottopone a sanzione il fatto di chi, mediante esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo - necessariamente include nella sua previsione qualsiasi comportamento fraudolento del richiedente, dal quale sia scaturita l'indebita percezione del contributo comunitario, e quindi qualsiasi situazione di fatto - sia essa conforme o meno a quella cartolare - comunque dimostrata idonea a rendere falsi i dati e le notizie esposti nella domanda di aiuto.(Nella fattispecie, relativa a indebita percezione di aiuto al consumo di burro di intervento, la S.C. ha ritenuto sussistente l'illecito del finto venditore della merce, nonostante la sussistenza di bolle di consegna sottoscritte dal destinatario, essendo stata accertata per altra via la falsità della consegna).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)