Sez. 5, Sentenza n. 6134 del 13/03/2009 (Rv. 607320 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Inottemperanza all'obbligo di dichiarazione annuale - Conseguenze - Indetraibilità dell'imposta versata sugli acquisti nello stesso periodo - Accertamento induttivo - Possibilità - Impugnazione del contribuente - Valutazione della detraibilità da parte del giudice tributario - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, nel qual caso, però, a seguito dell'impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente "in parte qua" il suddetto accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)