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Sez. 1, Sentenza n. 8602 del 02/10/1996 (Rv. 499852 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Inottemperanza dell'obbligo di dichiarazione annuale - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Facoltà di portare in deduzione l'imposta versata nel relativo periodo se non registrata nelle liquidazioni periodiche - Esclusione - Diritto di scomputare il credito maturato nel periodo anteriore - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499852-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema d'I.V.A., l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, a norma dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l'imposta versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell'art. 30 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)