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Sez. 5, Sentenza n. 20517 del 12/10/2016 (Rv. 641287 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni - Esistenza di strumenti urbanistici - Assenza di previsione di destinazione edificatoria - Misure di salvaguardia previste nel piano comunale non ancora approvato - Irrilevanza - Fondamento - Funzione meramente cautelare.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641287-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema d'INVIM, i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 sono individuati sulla base di un presupposto complesso, in parte positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione edificatoria), sicché esulano dal suo ambito applicativo i terreni che al momento dell'atto di compravendita, sulla base dell'ancora vigente piano regolatore generale, risultino limitatamente edificabili nonostante la classificazione di area agricola inedificabile da parte del piano urbanistico comunale non ancora approvato, atteso che le cd. misure di salvaguardia operano in prospettiva meramente cautelare al solo fine di evitare quelle modifiche del territorio che rendano il piano inattuabile, prima ancora del suo perfezionamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)