Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3174 del 29/02/2012 (Rv. 621517 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni di applicabilità - Esistenza di strumenti urbanistici - Assenza di previsione di destinazione edificatoria - Suoli ricadenti in zona per attività primaria di "Tipo A" - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
In tema di imposta di registro e di INVIM, i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente "ratione temporis" nel 1986, non sono individuati attraverso una loro connotazione positiva (destinazione agricola), ma sulla base di un presupposto complesso, in parte positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione edificatoria); in virtù di tale criterio, esulano dall'ambito applicativo della norma in esame i suoli ricompresi da un piano di fabbricazione in zona per attività primaria di "Tipo A", poiché i limitati indici di fabbricabilità per essa previsti non escludono la potenzialità edificatoria delle aree interessate.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)