Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 23/04/1966 (Rv. 322098 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Il giudice di merito, il quale fondi il proprio convincimento sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio da lui ritenute esatte, non e tenuto ad esporre specificamente i motivi della sua adesione alle conclusioni medesime, ne a prendere in esame le censure mosse allo operato del consulente se non nel caso che esse, in caso di accertato loro fondamento, possano dare luogo a un giudizio diverso da quello espresso dal consulente medesimo. (Conf 320761; 320074; 852/65; 586/64; V 320062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)