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Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 23/04/1966 (Rv. 322098 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322098-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*

Il giudice di merito, il quale fondi il proprio convincimento sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio da lui ritenute esatte, non e tenuto ad esporre specificamente i motivi della sua adesione alle conclusioni medesime, ne a prendere in esame le censure mosse allo operato del consulente se non nel caso che esse, in caso di accertato loro fondamento, possano dare luogo a un giudizio diverso da quello espresso dal consulente medesimo. (Conf 320761; 320074; 852/65; 586/64; V 320062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)