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Sez. 1, Sentenza n. 4956 del 12/10/1998 Cc. (dep. 11/11/1998) Rv. 212126 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Spese - Spese per il compenso all'amministratore - Competenza a decidere - Spetta sempre a tribunale e corte d'appello individuati dall'art. 4, commi 2 ed 8, della legge 24 dicembre 1956, n.1423 - Fattispecie relativa all'imputazione del compenso spettante all'amministratore di beni sequestrati, in caso di mora del sequestro.
Stato
decisa il 1998-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212126-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, la competenza del tribunale, e della Corte di appello, individuata dall'art. 4, commi 2 ed 8, della legge 24.12.1956, n.1423, ha carattere esclusivo e funzionale anche in ordine a tutti i provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati e alle questioni direttamente connesse, quali quelle relative alle spese, che non seguono pertanto la disciplina dettata in generale per le spese del procedimento dall'art. 695 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di imputazione del compenso spettante all'amministratore di beni sottoposti a sequestro poi revocato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)