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Sez. 6, Ordinanza n. 1095 del 29/10/2024 Cc. (dep. 10/01/2025) Rv. 287418-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Spese di custodia del bene sequestrato - Revoca del sequestro - Rigetto della richiesta di restituzione dei compensi liquidati al collaboratore dell'amministratore giudiziario - Ricorso per cassazione - Conversione in opposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287418-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualificato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)