Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008 (Rv. 605594 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimenti cautelari - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a richiesta di provvedimento di urgenza in materia di radiodiffusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari atteso che, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C., essendo pur sempre possibile (v. sentenza Corte Cost. n. 253 del 1994), contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, il reclamo ad un giudice processualmente sovraordinato che comporti il riesame anche della questione di giurisdizione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento instaurato, a seguito del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. dinanzi all'a.g.o., dall'Agenzia giornalistica radiotelevisiva e finalizzato a sentire ordinare al Ministero delle Comunicazioni di consentire l'esercizio della radio-telediffusione in ambito locale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)