Sez. 1, Sentenza n. 896 del 20/01/2015 (Rv. 634000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza reiettiva di provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., non è proponibile avverso il diniego di provvedimento d'urgenza domandato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., perché detto provvedimento difetta di definitività e decisorietà ed è destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia della sentenza definitiva di merito, sicché non può incidere su situazioni soggettive di natura sostanziale con efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 8, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)