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Sez. 2, Sentenza n. 31882 del 30/06/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267505 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Ammissione della deposizione testimoniale non tempestivamente indicata nell'apposita lista - Nullità dell'ordinanza o inutilizzabilità della prova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267505-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE

L'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, nè la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cod.proc.pen. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha rigettato la censura difensiva avverso la rimessione in termini del Pubblico Ministero, per il deposito della lista testimoniale, nonostante non ricorresse alcuna fondata e documentata ragione per il ritardo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)