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Sez. 5, Sentenza n. 15325 del 10/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246873 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Deposito tardivo della lista testi - Ammissione dei testi tardivamente indicati - Nullità della relativa ordinanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246873-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE

L'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)