Sez. 5, Sentenza n. 32688 del 31/01/2018 Cc. (dep. 16/07/2018) Rv. 275225 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Perdita di efficacia della confisca ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Rilevabilità d'ufficio dalla Corte di cassazione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In materia di misure di prevenzione reali, non può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione la perdita di efficacia della confisca per avere il giudice d'appello depositato il decreto oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che la stessa non è giudice del procedimento in cui si è verificato l'evento cui la legge riconnette effetto caducatorio, ma, salve eccezioni tassativamente previste, esercita un controllo di legittimità sulla decisione impugnata esclusivamente nei limiti prospettati con i motivi di ricorso. (Fattispecie in cui la perdita di efficacia della misura era stata dedotta per la prima volta con la proposizione di motivi aggiunti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 167, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)