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Sez. U, Sentenza n. 14 del 31/05/2000 Cc. (dep. 23/06/2000) Rv. 216261 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Deducibilità davanti al giudice del procedimento principale - Esclusione - Denuncia con il ricorso per cassazione - Necessità - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216261-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)