Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 22/11/1984 (Rv. 437685 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE - FATTISPECIE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE, DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO IN FAVORE DELLA SOC.SIACA S.P.A., AI SENSI DELLA LEGGE N. 853 DEL 1971, E DELL'ART. 138 D.P.R. N. 218 DEL 1978 - NATURA - CONSEGUENZE - RELATIVE CONTROVERSIE - DEFERIMENTO AD UN COLLEGIO ARBITRALE DI TRE MEMBRI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE - FATTISPECIE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE, DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO IN FAVORE DELLA SOC.SIACA S.P.A., AI SENSI DELLA LEGGE N. 853 DEL 1971, E DELL'ART. 138 D.P.R. N. 218 DEL 1978 - NATURA - CONSEGUENZE - RELATIVE CONTROVERSIE - DEFERIMENTO AD UN COLLEGIO ARBITRALE DI TRE MEMBRI.*
Le convenzioni (nella specie: convenzione quadro e convenzione attuativa) stipulate fra la cassa per il Mezzogiorno ed una società (nella specie: S.i.A.C.a. S.P.a. - società sviluppo infrastrutture area Cagliari), ai sensi dell'art. 3, comma quarto, legge 6 ottobre 1971 n. 853 (ora sostituita dall'art. 8 legge n. 183 del 1976 e dall'art. 138, comma quarto, T.U. Approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) e sulla cui base sono state affidate a quest'ultima, in Forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, non configurano l'esecuzione diretta attuata mediante appalti, bensì comportano l'esecuzione indiretta di quelle opere di Competenza della cassa ed hanno natura di concessione essendo caratterizzate dall'attribuzione alla società affidataria di ogni potere per lo svolgimento, anche nei confronti dei terzi, dell'attività necessaria per la realizzazione del progetto speciale, con possibilità di avvalersi per l'esecuzione delle opere di ditte appaltatrici di sua scelta e sotto la sua responsabilità nonché di svolgere le funzioni attinenti alla direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori. A tali convenzioni non sono, quindi, applicabili le norme vigenti del capitolato generale d'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici, che operano solo quando il contratto esistente fra le parti sia di appalto, e di conseguenza per le controversie che sorgono da tali convenzioni essendo espressamente previsto un collegio arbitrale di tre membri per la risoluzione delle stesse, non può farsi ricorso al collegio arbitrale previsto dall'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 3, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 8, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)