Sez. L, Sentenza n. 7142 del 16/05/2002 (Rv. 554461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Trasformazione della rendita in somma capitale - Retribuzione computabile - Determinazione - Criteri - Riferimento al momento della liquidazione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
L'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965 impone all'INAIL, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita da inabilità permanente, e qualora il grado di questa risulti definitivamente determinato nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, di corrispondere ad estinzione di ogni diritto una somma capitale. I criteri di calcolo di tale somma, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, debbono essere riferiti "al momento della liquidazione della somma", onde - quale che sia il momento della liquidazione - è illegittimo il riferimento a tempi anteriori.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)