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Sez. L, Sentenza n. 14091 del 13/11/2001 (Rv. 550208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento ex legge n. 297/1982 - Forma di risparmio forzoso e di finanziamento imprenditoriale - Configurabilità - Debito del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro - Accollo cumulativo "ex lege" e conseguente persistenza della natura del correlativo credito - Conseguenze - Prescrizione quinquennale - Interruzione per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento - Operatività.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto che la legge 29 luglio 1982 n.297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro, è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art.94 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art.2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS; infatti, l'accollo (cumulativo) "ex lege" del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)