Sez. L, Sentenza n. 5606 del 09/06/1994 (Rv. 486969 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Trattamento "ex legge n. 297 del 1982 - Forma di risparmio forzoso e di finanziamento imprenditoriale - Configurabilità - Debito del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. in caso di insolvenza del datore di lavoro - Accollo cumulativo "ex lege" e conseguente persistenza della natura del correlativo credito - Prescrizione quinquennale - Interruzione per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto - che la legge 29 luglio 1982 n. 297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro - è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'I.N.P.S.; infatti, l'accollo (cumulativo) "ex lege" del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)