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Sez. 1, Sentenza n. 1946 del 17/06/1968 (Rv. 333962 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333962-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*

La soppressione delle facolta (concessa alle commissioni distrettuali delle imposte dagli art 43, tu 24 agosto 1877 n 4021 98, RD 11 luglio 1907, n 560, 39, RDL 7 agosto 1936, n 1639, e 31, RD 8 luglio 1937, n.1516) di aumentare i redditi accertati e di accertare i redditi e i cespiti omessi, disposta dall'art.5, l.5 gennaio 1956 n.1 (che ha inteso eliminare l'ingerenza di organi giurisdizionali, quali le commissioni tributarie, nella sfera di Azione dell'amministrazione attiva) riguarda tutte le imposte ordinarie e straordinarie, compresa l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (V. N.416-67, massima n.326335 n.2321-66, massima n.324535 n.235-65 n.404-64).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5, Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)