Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 07/09/1970 (Rv. 346884 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*
Il legislatore, con l'art 5 della legge 5 gennaio 1956 n 1, ha soppresso la facolta delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, prevista dall'art 43 del testo unico approvato con RD 24 agosto 1877 n 4021 e successive modificazioni, ed ha, cosi, inteso eliminare l'ingerenza di organi giurisdizionali, quali sono le commissioni tributarie, nella sfera di Azione che e propria degli organi di amministrazione attiva. Tale norma trova applicazione nella procedura di accertamento di tutte le imposte dirette, ordinarie e straordinarie, compresa quella straordinaria progressiva sul patrimonio. (Conf 1946, 68, mass nn 333962 e 333963 1524, 68, mass n 333218).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)