Sez. 5, Ordinanza n. 34882 del 13/12/2023 (Rv. 669845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise sul gasolio per uso commerciale - Previsione di aliquote differenziate - Esclusione dell'agevolazione per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore - Violazione della normativa europea - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di accise sul gasolio per uso commerciale, l'esclusione del regime agevolativo per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore non viola l'art. 7, parr. 2 e 3, della Direttiva n. 2003/96/CE, il quale, nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta, non li vincola ad estendere il beneficio indiscriminatamente a tutti i veicoli, compresi quelli che, senza un supporto quale il filtro antiparticolato, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione in forza dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa normativa europea.
Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 7, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)