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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24598 del 11/08/2023 (Rv. 668832 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise sul gasolio per autotrazione - Carburante per trasporto regolare di passeggeri - Aliquota ridotta - Compatibilità con diritto UE - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668832-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, nell'applicare un'aliquota ridotta al gasolio commerciale utilizzato per i soli servizi di trasporto regolare di passeggeri e non per quelli di trasporto occasionale, è compatibile con il diritto dell'Unione, poiché la riduzione del numero dei beneficiari di tale agevolazione può incitare a limitare il consumo di carburante nell'ambito dell'attività di trasporto che non ne beneficia, contribuendo così agli obiettivi di politica ambientale incoraggiati dalla Direttiva 2003/96/CE.

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)