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Sez. 1, Sentenza n. 3666 del 10/08/1977 (Rv. 387304 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRIBUTARI PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387304-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRIBUTARI PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - DECORRENZA.*

In tema di interessi di mora sull'imposta complementare di successione, le Disposizioni della legge 26 gennaio 1961 n 29 sulla riscossione delle tasse e delle imposte indirette (interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962 n 147) si applicano, con decorso dall'entrata in vigore della legge medesima, anche quando il rapporto tributario, tuttora pendente, sia sorto anteriormente a detta data, giacche l'Obbligo di pagare gli interessi di mora trova fondamento in un fatto (ritardo presuntivamente colpevole del contribuente nell'adempimento del debito) non esauritosi sotto il vigore della precedente normativa, ma ancora sussistente al momento dell'entrata in vigore della legge n 29 del 1961. (Conf 3642/75, mass n 377846).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)