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Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 29/10/1975 (Rv. 377846 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SUCCESSIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - SOGGEZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377846-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SUCCESSIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - SOGGEZIONE - DECORRENZA.*

In tema di interessi di mora sull'imposta complementare di successione, le Disposizioni della legge 26 gennaio 1961 n 29 sulla riscossione delle tasse e delle imposte indirette (interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962 n 147) si applicano, con decorso dall'entrata in vigore della legge medesima, anche quando il rapporto tributario, tuttora pendente, sia sorto anteriormente a detta data, giacche l'Obbligo al pagamento degli interessi di mora trova fondamento in un fatto-ritardo presuntivamente colpevole del contribuente nell'adempimento del debito non esauritosi sotto il vigore della precedente normativa, ma ancora sussistente al momento dell'entrata in vigore della legge n 29 del 1961. (V 2473/74, mass n 370896; 1831/74, mass n 370037; (V 2865/72, mass n 360590).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)