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Sez. 1, Sentenza n. 6092 del 13/03/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165065 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INSORGENZA DELL'OBBLIGO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165065-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INSORGENZA DELL'OBBLIGO - INDIVIDUAZIONE.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge soltanto nel momento in cui, a carico di una persona, siano acquisiti elementi concreti di reità, processualmente apprezzabili idonei ad attribuire ad un determinato soggetto almeno la qualità di indiziato di reato. (Conf mass n 159543; (Conf mass n 161982 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)