Sez. 1, Sentenza n. 6092 del 13/03/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165065 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INSORGENZA DELL'OBBLIGO - INDIVIDUAZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INSORGENZA DELL'OBBLIGO - INDIVIDUAZIONE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge soltanto nel momento in cui, a carico di una persona, siano acquisiti elementi concreti di reità, processualmente apprezzabili idonei ad attribuire ad un determinato soggetto almeno la qualità di indiziato di reato. (Conf mass n 159543; (Conf mass n 161982 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)