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Sez. 5, Sentenza n. 5661 del 23/05/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159543 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETĂ€ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159543-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETĂ€ - DECORRENZA.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge nel momento in cui il giudice abbia acquisito elementi probatori o indiziari che consentano di individuare la persona contro cui si deve procedere; non basta pertanto l'esistenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti. (Conf mass n 155789, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)