Sez. 1, Sentenza n. 4211 del 06/05/1996 (Rv. 497427 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE | Contestazione dell'esistenza dei presupposti per la rettifica della dichiarazione I.V.A. ex art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, quando sia posta in discussione la legittimità del potere di accertamento dell'Ufficio - come accade nel caso in cui il contribuente contesti l'esistenza di quelle presunzioni gravi precise e concordanti, solo in presenza delle quali l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente la rettifica delle dichiarazioni annuali presentate dal contribuente medesimo ai fini dell'I.V.A. in base al scritture regolarmente tenute e formalmente corrette-, la Commissione Tributaria Centrale (non diversamente dalla Corte d'appello) ha il potere di valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento, verificando se le indicate presunzioni sussistano e se abbiano quei caratteri che la legge richiede per l'accertamento in rettifica, atteso che non si tratta di stabilire se sia stato o meno correttamente valutato il volume di affari di un determinato soggetto in un periodo determinato, bensì di verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dell'amministrazione finanziaria fossero o meno legittimati a compiere una siffatta valutazione in difformità alle risultanze contabili dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)