Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 09/04/2009 (Rv. 607735 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Mancata fatturazione di merce venduta - Accertamento in via presuntiva - Legittimità - Conseguenze - Fatturazione in previsione di vendita futura - Prova - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dell'IVA, poiché l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente all'Amministrazione finanziaria di desumere omissioni e false o inesatte indicazioni dai documenti e dalle registrazioni contabili del contribuente, è legittima la presunzione di omessa fatturazione della vendita di merce, desunta dall'avvenuto rilascio delle fatture di acquisto e dalla mancata indicazione della merce tra le rimanenze, con la conseguenza che incombe al contribuente l'onere di provare di non avere mai proceduto alla vendita per non aver mai avuto il possesso della merce, essendo stata la stessa fatturata in previsione di una vendita futura, poi non realizzata.
Riferimenti normativi: DPR 25/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 25/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)