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Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 04/10/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162886 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO A TUTTE LE VIOLAZIONI O ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162886-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO A TUTTE LE VIOLAZIONI O ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ.*

In caso di reato continuato, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere negata solo se non ricorra per tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione, ovvero in rapporto alla violazione di maggiore gravità. (Conf mass n 153816, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)