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Sez. 2, Sentenza n. 270 del 25/09/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183015 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183015-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - CRITERI.*

Nel caso di truffa continuata con percezione indebita di indennità previdenziale periodicamente maturata, per ravvisare la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), si deve tener conto delle somme realmente corrisposte in rapporto alla violazione di maggior gravità, presa in considerazione per la Determinazione della pena base. (fattispecie in tema di truffa continuata in danno dell'INPS). (Conf mass n 162886).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)