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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 27/10/2015 (Rv. 637590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del giudizio ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)