Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3 del 02/01/2012 (Rv. 621004 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. - Sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o sospensione facoltativa a sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Passaggio al rito della cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 295 e dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. al procedimento sommario di cognizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)