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Sez. 1, Sentenza n. 11661 del 03/08/2002 (Rv. 558167 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Ineleggibilità alla carica di sindaco - Per svolgimento di due precedenti mandati - Espletamento dei mandati a seguito del nuovo sistema elettorale - Necessità - Sopravvenuta abrogazione dell'art. 2 della legge n. 81 del 1993 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558167-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Benché la disposizione dell'art. 2 della legge n. 81 del 1993 sia stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. n. 267 del 2000, deve tuttora ritenersi vigente la regola contenuta nella disposizione transitoria del terzo comma del menzionato art. 2 della legge n. 81 del 1993, secondo cui la regola della non rieleggibilità del sindaco dopo due mandati non è assoluta, ma resta circoscritta all'ipotesi in cui i due mandati siano stati espletati in forza del più recente sistema elettorale che contempla l'elezione diretta del sindaco da parte del corpo elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1981 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)