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Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 20/05/2006 (Rv. 591126 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Divieto di elezione alla carica di sindaco - Per svolgimento di due precedenti mandati consecutivi - Causa di ineleggibilità originaria - Sussistenza - Violazione - Sanzione - Decadenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591126-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di elettorato passivo, la previsione dell'art. 51, comma, 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a tenore del quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco (e di Presidente della Provincia) non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche", integra una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria, preclusiva non già della candidabilità, bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, perché ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo. Un siffatto divieto contiene in sé la sanzione in caso di violazione, che è rappresentata, ove l'elezione venga convalidata, dalla declaratoria di decadenza. Né in senso contrario rileva il precedente art. 41, nello stabilire che nella prima seduta il consiglio comunale, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, "deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste", laddove il divieto di rielezione in parola è contenuto nel capo I del titolo III, in quanto il coordinamento sistematico delle disposizioni in materia di ineleggibilità fa leva non sulla collocazione formale all'interno del testo normativo, ma sulla "ratio" che le sorregge, ed alla cui stregua ciascuna causa d'ineleggibilità, quale che sia la sua collocazione all'interno dell'articolato, riceve il medesimo trattamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)