Sez. 1, Sentenza n. 48165 del 26/11/2008 Cc. (dep. 24/12/2008) Rv. 242437 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi per gravi e accertati motivi - Necessità di consumazione di matrimonio celebrato in carcere - Configurabilità come grave motivo - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell'art. 30 L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere. (Fattispecie in cui il detenuto non avrebbe potuto beneficiare del permesso premio ai sensi del successivo art. 30-ter, per non averne ancora maturato il diritto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)