Sez. 1, Sentenza n. 15953 del 27/11/2015 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 267210 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Presupposti - Valutazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di permesso di necessità avanzata dal detenuto per recarsi a pregare sulla tomba del fratello prematuramente scomparso).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 25/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)