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Sez. 3, Sentenza n. 3836 del 17/06/1980 (Rv. 407686 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO CON CONSEGUENTE PERDITA DI UNA SPECIFICA GARANZIA - LIMITAZIONE ALL'AMMONTARE DEL CREDITO GARANTITO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDEBITA CANCELLAZIONE DI UN SEQUESTRO CONSERVATIVO IMMOBILIARE.*
Stato
decisa il 1980-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407686-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO CON CONSEGUENTE PERDITA DI UNA SPECIFICA GARANZIA - LIMITAZIONE ALL'AMMONTARE DEL CREDITO GARANTITO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDEBITA CANCELLAZIONE DI UN SEQUESTRO CONSERVATIVO IMMOBILIARE.*

Il danno derivante da un fatto illecito che abbia avuto per conseguenza la perdita di una specifica garanzia non puo ritenersi necessariamente limitato all'ammontare del credito per il quale la garanzia perduta era stata prestata. Il danno, in tale ipotesi, puo superare tale somma se per ovviare alla perdita della garanzia, che assisteva il credito, il danneggiato abbia dovuto subire ritardi o sopportare spese o pregiudizi economici di altro genere. Fra tali danni non si puo escludere anche quello derivante dalla svalutazione monetaria, se in concreto la perdita della garanzia abbia inciso sul soddisfacimento di un debito di valore. (nella specie, il giudice di merito aveva limitato il danno derivato alla parte dalla indebita cancellazione di un sequestro conservativo immobiliare all'importo del credito per il quale era stato richiesto il sequestro. La SC ha cassato la decisione sulla base del principio di cui alla massima). (V 4009/78, mass n 393613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)