Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 28/08/1978 (Rv. 393613 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO O DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO O DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il relativo debito dev'essere considerato come "di valore", e percio l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, giacche la domanda di rivalutazione non altera il petitum, ma tende a conseguire, attraverso la aestimatio, lo stesso petitum originario. Conseguentemente, le richieste di adeguamento della somma liquidata al nuovo valore della moneta puo essere proposto per la prima volta in appello e il fatto stesso della svalutazione puo essere rilevato dal giudice d'ufficio, o dedotto per la prima volta in Cassazione. (V 882/73, mass n 363213).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)