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Sez. L, Sentenza n. 23897 del 23/12/2004 (Rv. 578201 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Lavoro parasubordinato - Requisiti - Continuità - Accertamento a posteriori - Ammissibilità - Fattispecie in tema di applicazione del contributo di cui all'art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995, con riferimento ad incaricati della vendita in strada di un quotidiano (cosiddetto "strillonaggio").
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578201-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Per la sussistenza della cosiddetta parasubordinazione non è necessario che la continuità delle prestazioni sia stata convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni. (In particolare la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato gli elementi della parasubordinazione - ai fini della applicazione del contributo di cui all'art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995 - nella attività di numerosi "strilloni", incaricati della distribuzione per strada di un quotidiano, per conto di società il cui oggetto sociale era costituito da tale distribuzione, sulla base di varie circostanze emerse ed in specie: la programmazione settimanale delle postazioni e delle relative coperture - seppure con ampia elasticità e con libertà per gli "strilloni" di determinare il numero dei giorni e la cadenza dell'impegno settimanale, o anche di assentarsi e di effettuare cambi di postazione -; la cadenza di presenza settimanale notevole dei singoli incaricati; sulla circostanza della acquisizione delle postazioni migliori per priorità acquisite nel tempo e conservate di fatto e l'interesse degli stessi "strilloni" alla detta conservazione; l'affidamento da parte committente nella reiterazione delle prestazioni e da parte degli "strilloni" nella possibilità di esplicare nel tempo la loro attività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)