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Sez. L, Sentenza n. 8260 del 28/07/1995 (Rv. 493465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Vincolo di dipendenza - Requisiti essenziali - Differenza con la prestazione di opere o servizi - Permanente disponibilità del lavoratore - Rilevanza nella subordinazione cosiddetta attenuata - Variabilità delle richieste del datore di lavoro - Conseguenze - Entità dell'ingerenza in corso d'opera - Compatibilità con il lavoro autonomo - Limiti - Fattispecie in tema di lavoro giornalistico.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il vincolo di dipendenza caratteristico del rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro. In particolare, con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, deve distinguersi tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che ai fini della distinzione tra le due figure può influire in concreto anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera (compatibili fino ad una certa soglia con l'autonomia del rapporto). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto caratterizzato dal vincolo della subordinazione il rapporto relativo ad un giornalista che, risiedendo in una grande città diversa da quella sede della redazione di un periodico di particolare importanza, aveva fornito, con intensa attività e permanente disponibilità nei confronti della rivista e delle sue esigenze, un'ampia gamma di rilevanti prestazioni di natura giornalistica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)