Sez. 2 - , Sentenza n. 7674 del 19/03/2019 (Rv. 653152 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del proprio assistito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)