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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 567 del 11/01/2022 (Rv. 663818 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti. COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663818-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo.

Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)