Sez. L, Sentenza n. 3384 del 16/05/1983 (Rv. 428285 - 01)
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - ESERCIZIO - AMBITO DI INCIDENZA - RAPPORTI INSTAURATI IN ESECUZIONE DEL POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - MANSIONI DI FATTO ESPLETATE DA UN DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO E GIÀ COMPRESE FRA QUELLE TIPICHE DELLA QUALIFICA DEL MEDESIMO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE EX ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONDIRETTORE DEL BANCO DI NAPOLI.*
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - ESERCIZIO - AMBITO DI INCIDENZA - RAPPORTI INSTAURATI IN ESECUZIONE DEL POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - MANSIONI DI FATTO ESPLETATE DA UN DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO E GIÀ COMPRESE FRA QUELLE TIPICHE DELLA QUALIFICA DEL MEDESIMO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE EX ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONDIRETTORE DEL BANCO DI NAPOLI.*
L'Esercizio del potere di autorganizzazione interna da parte degli enti pubblici economici (nella specie, Banco di Napoli) si esaurisce con l'emanazione dei provvedimenti generali ed astratti circa la conformazione e l'assetto delle strutture e loro articolazioni, sicché le vicende dei singoli rapporti instaurati non sfuggono al regime comune e, in tema di qualifiche, al principio di aderenza di esse alle mansioni che ne consentano l'attribuzione ed alle quali si uniformino quelle espletate, anche se conseguenti ad un passaggio privo di esplicito riconoscimento, essendo sempre riferibile alla volontà dell'ente l'espletamento di mansioni comportanti l'attribuzione di qualifica superiore a quella posseduta. Peraltro, proprio in coerenza con tale principio, non può aversi il riconoscimento della qualifica superiore, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, allorché le mansioni di fatto espletate dal sostituto siano già comprese fra quelle tipiche della qualifica del medesimo, attenendo a compiti di coadiuvazione e sostituzione del funzionario di grado più elevato. (nella specie condirettore rispetto al direttore). (Conf 1399/80, mass n 404492, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)