Sez. L, Sentenza n. 6038 del 02/12/1985 (Rv. 443177 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE CON QUALIFICA SUPERIORE - NEGAZIONE AL SOSTITUTO DELLA QUALIFICA DEL SOSTITUITO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE CON QUALIFICA SUPERIORE - NEGAZIONE AL SOSTITUTO DELLA QUALIFICA DEL SOSTITUITO - CONDIZIONI.*
Allorché un lavoratore sostituisca altro lavoratore di qualifica superiore, al fine della negazione al sostituto della qualifica del sostituito ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non è sufficiente la mera circostanza del carattere vicario della attività svolta dal sostituto, ma occorre, invece, individuare, innanzitutto, gli astratti criteri di inquadramento nella superiore qualifica pretesa verificando se tra le mansioni proprie del sostituito possano ritenersi compresi anche i compiti di sostituzione dei superiori gerarchici e successivamente se il sostituito sia stato adibito, quanto meno in prevalenza, a mansioni corrispondenti alla superiore qualifica pretesa. (V 6748/81, mass n 417629; (V 3384/83, mass n 428285).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)